Caso tamponi, Lazio e Lotito deferiti dalla Procura Federale: le accuse

La Procura Federale ha deferito al Tribunale della FIGC sia Claudio Lotito che la Lazio e due medici sociali per violazioni del protocollo sanitario anti-Covid-19.

Claudio Lotito Lazio
Claudio Lotito (©Getty Images)

Brutta notizia per la Lazio e Claudio Lotito. Infatti, la Procura Federale ha comunicato ufficialmente il deferimento al Tribunale Federale del club, del presidente e dei medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia.

Nel comunicato ufficiale è stato spiegato che l’accusa verso il patron laziale è quella di «non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare». Nello specifico:

a) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al COVID-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge-Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
b) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al COVID-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit-Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
c) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al COVID-19 di n.3 tesserati riscontrata, in data 30 ottobre 2020, in vista dell’incontro di campionato Torino-Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”(…);
d) per aver consentito o, comunque, non aver impedito a 3 (tre) calciatori di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020 sino al termine dello stesso, nonostante la loro positività ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati, in data 2 novembre 2020 fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della S.S. Lazio spa);
e) per non avere sottoposto all’obbligatorio periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, un proprio calciatore il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino-Lazio del 1° novembre 2020;
f) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020 un proprio calciatore, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio-Juventus dell’8 novembre 2020;

Per quanto concerne la Lazio, essa è stata deferita:

  • per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal presidente Lotito;
  • per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai medici Pulcini e Rodia;
  • per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 78/A FIGC dell’1 settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.
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