Milan, autostrada “Singer”: l’art. 6.4 dello statuto della Rossoneri Lux

Casa Milan
Casa Milan (©Getty Images)

L’avvocato Felice Raimondo, tifoso rossonero, nel suo blog L’avvocato del Diavolo ha fornito interessanti notizie riguardanti il rapporto esistente tra il fondo Elliott e la Rossoneri Sport Investment Luxembourg, holding che controlla le quote del Milan.

Nello specifico viene posta evidenza sull’articolo 6.4 dello statuto della Rossoneri Lux, che riportiamo di seguito: «Conformemente all’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell’azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l’adozione di deliberazioni assembleari, tra cui, a scanso di equivoci, il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea degli azionisti e di richiedere argomenti da aggiungere all’ordine del giorno, e di proporre e adottare risoluzioni in forma scritta. Qualsiasi accordo di questo tipo tra un azionista, il Pledgee e la Società che regoli i diritti di cui sopra sarà dato effetto alla Società. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti di cui sopra, solo il Pledgee avrà il diritto di esercitare o dirigere l’esercizio dei diritti di voto o di qualsiasi altro diritto collegato alle azioni costituite in pegno in qualsiasi modo lo ritenga opportuno, compresi i diritti di voto in relazione alla nomina e/o rimozione di tutti i dirigenti della Società. Ogni riferimento al “Pledgee” in questi articoli si intende rivolto a Project Redblack S.à r.l. e tutti i suoi assegnatari, successori e cessionari».

Per meglio comprendere quanto spiegato in seguito, viene fatto presente anche quanto previsto dall’articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2015: «La cessione dei diritti connessi agli strumenti finanziari costituiti in pegno è regolata dal contratto delle parti. In assenza di un accordo contrario, tali diritti restano a carico del fornitore della garanzia, tranne nel caso in cui sia stato concesso un diritto d’uso al creditore pignoratizio nel qual caso questi diritti maturano a suo favore».

Emerge, dunque, il piano messo in atto dal fondo Elliott. Esso è spiegato nei seguenti punti nell’articolo dell’avvocato Raimondo.

  1. Impedire che il debitore “scappi col malloppo”, quindi pignorare il sottostante con una fortissima garanzia reale su conti correnti e azioni del club. In questo modo, in caso di default (rottura covenant) Elliott si è creata una soluzione giudiziaria con la procedura esecutiva di cui abbiamo già parlato. Qualcuno sostiene in Italia, qualcun altro in Lussemburgo. Ma mettiamo da parte la competenza territoriale sulla escussione delle azioni e andiamo avanti.
  2. In costanza di covenant rispettati, impedire che il debitore venda il sottostante pignorato ad un terzo soggetto non gradito ad Elliott, che non soddisfi quindi il suo credito, grazie all’art. 9.8 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux.
  3. Nel caso in cui vi sia una rottura del covenant, quindi mancato rimborso dei 32M entro fine settimana, oppure nel caso in cui non vi sia il rimborso integrale del 303M + interessi entro ottobre… vendere direttamente il sottostante senza passare per il Tribunale (sia esso italiano o lussemburghese). In che modo? Ma ovviamente esercitando i diritti assembleari di cui all’art. 6.4 dello Statuto della Rossoneri Sport Investment Lux, diretta espressione della Legge lussemburghese del 5 agosto 2005.
    L’articolo 6.4 prevede esplicitamente che in caso di default, il Pledgee, ossia la Project Redblack, ossia Elliott, possa esercitare i diritti di voto in assemblea al posto del debitore (Mr Li). In questo modo, quindi, Elliott può votare in assemblea una proposta di acquisto relativa all’AC Milan ed esprimere un voto favorevole unanime, ossia un voto espressione non solo dei suoi 2 amministratori di classe B, ma anche dei 3 amministratori di Mr Li di classe A.
    Così facendo, in caso di rottura di covenant, Singer può autonomamente vendere il 100% del Milan a qualsiasi cifra gli venga proposta. Anche ad una cifra pari al suo credito. In questo caso, quindi, Mr Li non riceverebbe nulla indietro, giacché il valore del bene venduto sarebbe equivalente al suo debito.
    Questo rappresenta un autentico virtuosismo giuridico, assolutamente legittimo in quanto previsto dalle leggi lussemburghesi, paese in cui ha sede il veicolo oggetto della deliberazione societaria.

Come raccontato nell’approfondimento su L’Avvocato del Diavolo, sul quale si legge che Elliott ha creato un’autostrada sfruttando le leggi lussemburghesi «che consentono al creditore di sostituirsi nell’assemblea ai diritti di voto del debitore, e dunque incidere sulla formazione della volontà del CDA della controllante. Ossia la proprietaria dell’AC Milan che, dunque, in caso di default di Mr Li sarà governata da Elliott, libero di scegliere la migliore offerta per la soddisfazione del suo credito. Attenzione: il Milan non finirebbe direttamente ad Elliott com’è stato sempre detto; al contrario, la società controllante – tramite il suo CDA – finirebbe nelle mani di Elliott che quindi sarebbe in grado di vendere il sottostante (Milan) senza passare attraverso un’aula di Tribunale».

Rebus sic stantibus, viene rispettato il divieto del patto commissorio, presente anche in Lussemburgo ai sensi dell’art. 2078 c.c., giacché il creditore non disporrebbe direttamente del pegno (presente in Italia) ma in realtà, grazie ad un contratto collaterale di garanzia finanziaria (il prestito disciplinato dalla citata legge lussemburghese) disporrebbe “soltanto” della scatola proprietaria del pegno. Un contratto collaterale che in Italia sarebbe fortemente a rischio, visto che di fatto “espropria” il debitore dei suoi diritti assembleari, ma che invece in Lussemburgo avrebbe un’applicazione meno tortuosa, tant’è che è stato messo nero su bianco all’interno dello statuto sulla base, appunto, di una legge precisa. E’ presumibile, quindi, che gli avvocati di Elliott abbiano scelto il Lussemburgo proprio per questo motivo, perché probabilmente già sanno che quell’accordo sarebbe salvo nel granducato.

Un clamoroso epilogo che, tuttavia, vedrà la luce soltanto se Mr Li risulterà inadempiente nei confronti del fondo americano. Quindi se l’attuale proprietario cinese rimborserà i 32M entro il 6 luglio, rispettando il covenant, tutto sarà rimandato ad ottobre. A meno che, prima di allora, Mr Li non decida di vendere soddisfacendo contemporaneamente le sue pretese e anche quelle di Elliott, che vuole riavere indietro i soldi prestati e che in caso contrario può porre il veto ai sensi dell’art. 9.8 dello statuto della controllante. L’ultima alternativa è che Mr Li riesca clamorosamente a rifinanziare il debito. Non esiste un’altra soluzione a queste testé prospettate.

 

Ringraziamo l’avvocato Felice Raimondo per la disponibilità a riportare le informazioni da lui raccolte.

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