Pato licenziato? L’agente FIFA Cataliotti spiega il perché di tale possibilità

 

PATO MILAN LICENZIATO / I colleghi di Calciomercato.com hanno di recente intervistato l’agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti in relazione ai numerosi infortuni capitati al giovane Pato.

La curiosità è questa: se un calciatore di Serie A, per malattia o infortunio, resta lontano dai campi di gioco per lungo tempo, la Società dello stesso può risolvergli il contratto?

Se nel mondo del lavoro in generale il lavoratore subordinato, in caso di malattia o infortunio, scaduto il c.d. termine di comporto (pari a 180 giorni), può essere licenziato, nel mondo del calcio, analogamente, qualora l’inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità, si protraggano oltre i 6 mesi, è possibile che la Società possa risolvere il contratto. Più precisamente, in base all’art. 15 dell’Accordo Collettivo, la Società può richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto ovvero, ed ecco che emerge una importante differenza rispetto a quanto accade nel mondo del lavoro in generale, può richiedere la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

Lei ha parlato di inidoneità e di inabilità del calciatore. Ma che differenza c’è?

E’ lo stesso Accordo Collettivo a fornire, all’art. 15, le definizioni di inidoneità e di inabilità. Per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo. Per inabilità si intende, invece, la condizione morbosa del calciatore che, pur implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.

E se la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidoneità definitiva del calciatore?

“In tali casi la Società è legittimata a richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto.”

Ultima domanda. Che cosa accadrebbe, invece, se la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultassero dipendenti da colpa grave del calciatore?

In tale ipotesi troverebbero applicazione le regole generali in materia di inadempimento contrattuale a prescindere dalla durata della menomazione, potendo, pertanto, la Società richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.”

Fabio Alberti – www.milanlive.it

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